| CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI |
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CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1)
FONTI LEGISLATIVE La
vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da
fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e
sue successive modificazioni. 2)
AUTORIZZAZIONI L’organizzatore
ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in
base alla normativa amministrativa applicabile. 3)
DEFINIZIONI Ai
fini del presente contratto si intende per: a)
organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli
elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b)
venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti
turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo
forfetario; c)
consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio,
per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico. 4)
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La
nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I
pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad
un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)
trasporto; b)
alloggio; c)
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio
(omissis)....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico” (art. 84 Cod. Cons.). Il
consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è
anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui
all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 5)
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA L’organizzatore
ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: -
estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A. dell’organizzatore; -
estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; -
periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; L’organizzatore
inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i
effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del
Reg. CE 2111/2005. 6)
PRENOTAZIONI La
domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l’agenzia di viaggi venditrice. Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod.
Cons. prima dell’inizio del viaggio. 7)
PAGAMENTI La
misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico è da versare all’atto della prenotazione ovvero
all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui dovrà essere
effettuato il saldo è di almeno
30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui
sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 8)
PREZZO Il
prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: -
costi di trasporto, incluso il costo del carburante; -
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; -
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per
tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come
riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno
sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma
fuori catalogo. 9)
MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Prima
della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove
non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo
ai sensi del 2°e 3° comma dell’articolo 10. Il
consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per
gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art.10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 10)
RECESSO DEL CONSUMATORE Il
consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: -
aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il
10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il Consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si intende accettata. PENALI DI ANNULLAMENTOAl
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, verranno addebitate, oltre al
costo individuale della quota di iscrizione, le seguenti penali da
calcolarsi sull’intera quota del viaggio: -10%
della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi
(sabato escluso) prima della partenza. -20%
della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi (sabato
escluso) prima della partenza. -50%
della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi
(sabato escluso) prima della partenza. -75%
della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi
(sabato escluso) prima della partenza. Nessun
rimborso sarà accordato dopo tale termine. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza,
inesattezza o non validità dei documenti richiesti per l’espatrio 11)
LIMITI DEL RISARCIMENTO Il
risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti
indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 12)
OBBLIGO DI ASSISTENZA L’Organizzatore
è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli
obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza
maggiore. 13)
RECLAMI E DENUNCE Ogni
mancanza nell’esecuzione del contratto che possa verificarsi in corso
di viaggio dovrà essere contestata all’Organizzatore nel momento in
cui essa si verifica; per iscritto od altro mezzo idoneo, affinchè
l’Organizzatore stesso, il suo Rappresentante locale o
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In mancanza di ciò
non saranno accettati reclami al rientro e non
potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Richieste o reclami di altra natura dovranno essere inoltrati per
raccomandata all’Organizzatore, entro 10 giorni dalla fine del
viaggioi, pena la decadenza della possibilità di rivalsa. 14)
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se
non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 15)
FONDO DI GARANZIA Il
Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti
esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell’organizzatore: a)
rimborso del prezzo versato; b)
rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione
di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349. ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A)DISPOSIZIONI
NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. B)CONDIZIONI
DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art.6 comma 1; art.7 comma 2; art.13; art.19.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). tratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: -
ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di
prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; -
alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il
consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende
accettata. Al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati -
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma
1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri
servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto. 16)
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza. Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate
fino al momento del rientro anticipato. 17)
SOSTITUZIONI Il
consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che: a.
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le
generalità del cessionario; b.
il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c.
i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
erogati a seguito della sostituzione; d.
il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione. Il
cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo. 18)
OBBLIGHI DEI CONSUMATORI Nel
corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di
carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo -
relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In
ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata
al venditore o all’organizzatore. I
consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre,
al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle
fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale
sconsiglio. I
consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni
che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad
informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o
condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati. 19
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La
classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore. 20)
REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore
risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme in
materia Validità
delle quote. Le
quote di partecipazione pubblicate sono state costruite: con tasse
aeroportuali in vigore al 01
Dicembre 2007 ed il costo
carburante pari a USD 1,80 per 1 gallone, mentre le tariffe alberghiere
sono costruite con il valore di 1 euro = 1,36 dollari. Eventuali
modifiche nel costo delle tariffe aeree, carburante, tasse aeroportuali,
corso dei cambi, aggiornamenti aliquote fiscali, comporteranno un
adeguamento delle quote di partecipazione (art. 6 delle condizioni
generali). approvato nel Settembre 2007 da Assotravel, Assoviaggi,
Fiavet e ASTOI Informativa
ai sensi della Legge.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge n. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. Privacy.
Informativa
ex art.13 D. lgs. n°196/03 (Codice in materia dei dati personali). Il
trattamento dei dati personali è effettuato sia in forma cartacea che
in forma digitale, nel pieno rispetto del D. lgs. 196/2003, per le
finalità di conclusione del contratto e per l’esecuzione delle
prestazioni che formano l’oggetto del pacchetto turistico. Il
conferimento dei dati è necessario. I dati personali non saranno
oggetto di diffusione, ma di comunicazione ai soli fornitori dei servizi
componenti il pacchetto turistico acquistato. Gli interessati potranno
in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. n°
196/03 contattando Allegria Viaggi titolare del trattamento. Il titolare
del trattamento dei dati personali è Allegria Viaggi – Via Ponte alle
Mosse, 125 A/R 50144 Firenze. Organizzazione
tecnica
Allegria Viaggi Firenze. licenza n. 401 del 25/7/94 L.R. N.16
dell’8/2/94 Polizza
R.C. Europ Assistance Spa N. 16855. Validità
del programma: 1°Gennaio – 31 Dicembre 2008
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